Equity è uno dei falsi amici più insidiosi per i parlanti di lingua italiana, perché si tratta di un termine sia giuridico sia finanziario, che in nessuno dei due ambiti corrisponde alla parola italiana “equità”.
Come termine giuridico, equity indica una delle fonti principali del diritto anglosassone, insieme alla common law (intesa non come diritto giurisprudenziale – contrapposto alla civil law – ma nell’accezione più specifica di fonte di diritto alternativa all’equity) e alla statute law (la legge scritta). In realtà, se si guarda alla genesi storica dell’equity a partire dal Medioevo, quest’ultima nacque come strumento per garantire rimedi giurisdizionali non contemplati dal rigido sistema della common law: ad esempio, in caso di inadempimento, il tipico rimedio concesso al creditore secondo la common law era il risarcimento del danno; per ottenere l’adempimento, invece, era necessario agire in equity. Chi concedeva i rimedi in equity era originariamente il Cancelliere, che decideva secondo coscienza (o, più precisamente, come rappresentante della “coscienza del re”). In questo senso, l’equity nacque, in effetti, come strumento per colmare certe lacune della common law e per rispondere a esigenze di giustizia e di “equità”. Tuttavia, oggi, quando un soggetto chiede la concessione di un rimedio in sede di equity, la discrezionalità del tribunale non riguarda la determinazione del rimedio, ma la decisione se concederlo o meno, in quanto le norme di equity (e i rimedi disponibili secondo tali norme) sono già definite e determinate, tanto quanto quelle di common law.
Perciò, equity ha ormai ben poco a che fare con il concetto di “equità”, intesa come discrezionalità lasciata al giudice nel prendere la decisione meno iniqua e più ragionevole nel caso specifico, in assenza di una norma giuridica precisa. L’“equità” intesa in questo senso si avvicina più a fairness or reasonableness.
Questa differenza tra equity ed “equità” si riflette anche sul significato – e sulla traduzione – dei corrispondenti aggettivi, equitable ed “equo”. Equitable, infatti, non vuol dire “equo” ma semplicemente “relativo all’equity”: ad esempio, un equitable remedy è un rimedio esperibile in equity.
Oltre a essere un termine giuridico, equity è anche un termine finanziario, che può significare "capitale di rischio" o “patrimonio netto”. Il patrimonio netto (shareholders' equity) è una voce di bilancio: più propriamente, una macroclasse del passivo (stato patrimoniale); è dato dalla somma del capitale sociale, delle riserve e dell’utile (o eventualmente delle perdite) e rappresenta tutte quelle fonti di finanziamento interne di cui una società può disporre senza ricorrere all’indebitamento.